L’art. 27,
del Regolamento Edilizio, riguarda - l’Arredo
Urbano - dal quale,
in questa fase, estrapoliamo i comma 15 e 16 e le relative norme di attuazione previste per il
mantenimento, la tutela e la conservazione di questi frammenti.
- 15.
“Tutto quanto costituisca o completi la
decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli
stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale
o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o
comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti, dalla Soprintendenza ai monumenti.
- 16.
Nel caso di demolizione o trasformazione di
immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se
di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in
luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare
tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell’interesse della cultura
pubblica”.